Sono stati introdotti con l’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, con l’art. 34 recante Criteri di sostenibilità energetica e ambientale del D.Lgs. 50/2016 Codice degli appalti (modificato dal D.Lgs. 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.
I CAM, dunque, sono indirizzati ciascuno verso una specifica categoria merceologica di riferimento, ma presentano una struttura di base comune.
Per ogni categoria vengono poi riportate le normative di riferimento ambientale, vengono fornite tutte le indicazioni sulle procedure di esecuzione delle gare di appalto e descritto l’approccio da seguire per la definizione di ciascun criterio ambientale minimo.
Ogni CAM, inoltre, include un disciplinare per le verifiche nel quale vengono fornite indicazioni per dimostrare la conformità ai requisiti prescritti e sono proprio tali metodi di verifica di conformità a rendere molto complessa e difficoltosa l’applicazione dei CAM, dato che servono competenze tecniche e giuridiche specialistiche non sempre alla portata di tutti per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici.
La
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principali requisiti e prescrizioni tecniche previste dai CAM.
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